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Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 settembre 2008, n. 4293 Min.degli Interni / L.
"I permessi per
allattamento fino ad un anno di età del bambino, spettano anche al
lavoratore padre nel caso in cui la moglie sia casalinga"
L'espressione
madre "non lavoratrice dipendente" contenuta nell'art. 6 ter l. 9
dicembre 1977 n. 903 (introdotto dall'art. 13 l. 8 marzo 2000 n. 53) ai
sensi del quale " i periodi di riposo di cui all'art. 10 l. 30 dicembre
1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", deve ritenersi comprensiva anche della "lavoratrice" casalinga.
Con
la pronuncia qui massimata, il Consiglio di Stato, nel confermare la
sentenza del TAR Toscana impugnata dall'Amministrazione, ha statuito,
tra l'altro, che i permessi per allattamento fino ad un anno di età del
bambino, spettano anche al lavoratore padre nel caso in cui la moglie
sia casalinga. Ciò, in quanto l'ordinamento considera la figura della
"casalinga" quale lavoratrice e, pertanto, occorre dare valenza alla ratio
della norma che è diretta ad attribuire al padre lavoratore dipendente
permessi per la cura della prole qualora la madre non ne abbia diritto
in quanto lavoratrice autonoma e, ciononostante, dedita ad attività che
la distolgono dalla cura del neonato.
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